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Notizie per i Condomini

Scritto da Andrea Villa. Postato in Condomini

GIUGNO 2013

  • Dal 18 giugno 2013, è in vigore la Riforma del Condominio. I punti salienti:

L’art. 1 individua ed elenca meglio, anche se non in maniera usaustiva, le parti comuni dell’edificio;
L’
art. 2 introduce l’articolo 1117-bis c.c., di nuova formulazione, che consente di ampliare la nozione di condominio, includendovi espressamente anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini.
L’
art. 3, nel riscrivere l’articolo 1118 c.c., disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
L’art. 1122 c.c., previsto dall’
art. 6 della legge, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all'unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Gli
artt. 9 e 10 si occupano della figura dell’amministratore di condominio e stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri. Altre novità riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti (tra cui la mancata apertura del conto corrente obbligatorio).
All’
art. 14, comma 3, risultano altresì innovati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come sono ex novo disciplinate, all’art. 15, le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni.
L'
art.16 stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
Ulteriori innovazioni riguardano la modalità di riscossione dei contributi condominiali (
art. 18), la modalità di convocazione dell’assemblea (art. 20), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (art. 21), di revisione delle tabelle millesimali (artt. 22-23).